Il costo per l’acquisto e per la posa in opera delle schermature solari mobili, rientreranno nel regime di detrazione fiscale del 65%. In termini di tempo rientreranno tutte le opere installate dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Queste agevolazioni fiscali consistono in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, concessa per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e dotati di impianti di riscaldamento.
I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
L’Agenzia delle entrate precisa inoltre che:
- dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 si può usufruire della detrazione anche per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, nel limite di 60.000 euro
- esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica
- eliminato l’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
- per interventi di sostituzione di finestre, infissi e schermature solari, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori
- il riferimento per i privati è la data dell’effettivo pagamento che deve essere effettuato con bonifico bancario o postale dove vanno indicati: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
- il riferimento per le imprese è la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti per i quali non è obbligatorio il bonifico
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva – entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati; il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa)
- la trasmissione dei documenti deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it)
- al momento del pagamento (bonifico) le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta a titolo di acconto (8% dell’imponibile) dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori;
- la ritenuta non si opera quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).