La sostituzione degli infissi incentivata al 65%
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 l’ agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione a interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, ed innalza dal 55% al 65% la percentuale di detrazione. Rimangono invariate le condizioni tecniche per potervi accedere.
Dal 1° gennaio 2014 anche per esse si applicherà l’aliquota di detrazione del 36%.
IN CHE COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE DEL 65%
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali (in 10 anni) di pari importo entro il limite massimo di detrazioni pari a 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro).
Sono ammessi:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono usufruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
Attenzione:
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
- l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Quest’ultimo documento può essere rilasciato solo da tecnici abilitati alla progettazione di edifici.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica).
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La trasmissione deve avvenire in via telematica attraverso il sito:
www.acs.enea.it, ottenendo la ricevuta informatica.
In particolare è previsto che:
i contribuenti, non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale.In esso vanno indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da idonea documentazione.
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